In questa pagina
Referenti |
Le Borse di ricerca sono bandite su iniziativa di un Responsabile Scientifico per l’attuazione di uno specifico Programma di ricerca, relativo ad un SSD di cui il Dipartimento è referente. Vengono assegnate a seguito di procedura comparativa, per soli titoli o per titoli e colloquio.
Sono disciplinate dal ”Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di studio, borse di ricerca” DR 54/2013 del 25/01/2013.
A norma della L. 240/2010, poi modificata dalla L. 35/2012, le borse devono essere bandite senza oneri a carico del Bilancio di Ateneo, e devono essere finanziate da fondi esterni derivanti da convenzioni/contratti di ricerca.
Sono rivolte a soggetti in possesso di Laurea triennale oppure specialistica/magistrale (vecchio e nuovo ordinamento). Sono finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca, con lo scopo di favorire il proseguimento ed il completamento della formazione alla ricerca di giovani laureati.
A seguito della L. 79/2022 non è possibile conferire borse post dottorato, pertanto, il dottorato non potrà essere inserito tra i requisiti specifici, né valutato.
La borsa di ricerca ha una durata di sei, nove, dodici mesi, per un importo minimo di € 1.000 mensili ed un importo massimo equivalente all’importo minimo di un assegno di ricerca (€ 19.367,00 annuali). Può essere rinnovata, per uguale periodo e importo, per non più di due volte consecutive.
Non è compatibile con assegno di ricerca, con qualsiasi altra borsa a ciascun titolo conferita, con stipendi derivanti da rapporti di lavoro subordinato presso pubblici o privati, con corrispettivi derivanti dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall’Ateneo. E’ compatibile con attività autonoma, qualora autorizzata dal responsabile della ricerca.
Lo svolgimento di attività di formazione e ricerca motiva il particolare trattamento fiscale e previdenziale: le borse di avvalgono della completa esenzione, come previsto dalla L. 398/1998.
Il borsista gode di copertura assicurativa per infortuni e RCT, a carico dell’Ateneo. Il Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo provvede alle opportune valutazioni di competenza in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e dei rischi specifici del borsista. Il borsista è tenuto alla frequenza dei corsi obbligatori in materia di sicurezza previsti per i lavoratori.
cc 2222, 2229 – Art. 7 Dlgs 165/2001 e modifiche Dlgs. 75/2017
Con questa procedura, che è sempre pubblica e comparativa, viene individuato un collaboratore esterno temporaneo, altamente qualificato, le cui professionalità, sia accertato, non possano essere reperite tra il personale universitario strutturato.
La collaborazione si intende necessaria per una attività di ricerca, e prevede quindi una prestazione specifica, una durata e un risultato da conseguire. I fondi necessari per l’attivazione del rapporto devono essere esterni, non ricompresi nel FFO.
La tipologia di rapporto che si instaura è di tipo autonomo. Il collaboratore avrà autonomia nel proprio operato, nella scelta del luogo e dell’orario in cui effettuare la prestazione, ancorché in una relazione di accordo e collaborazione con il responsabile della ricerca.
Le tipologie che si possono attivare sono:
L’Università degli Studi di Firenze ha previsto la possibilità di corrispondere a studiosi italiani e stranieri invitati a tenere conferenze o seminari, organizzati nell'ambito delle attività didattiche e di ricerca dell'Università, un compenso ed un eventuale rimborso spese di viaggio e/o di soggiorno.
La proposta da parte del docente che organizza l'iniziativa deve essere presentata in Segreteria Amministrativa con congruo anticipo rispetto al momento della prestazione, per permettere l'istruzione della pratica e l'effettuazione dell'impegno di spesa. Il docente deve indicare i dati necessari (persona incaricata, titolo e data della conferenza-seminario-singola docenza, importo lordo percipiente del gettone/compenso e fondo da utilizzare) e deve allegare il cv della persona incaricata di tenere la conferenza o il seminario o la singola docenza.
La lettera di incarico dovrà essere controfirmata dal Direttore e dall’assegnatario dei fondi.
L’incaricato dovrà dichiarare di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, presentare nota delle prestazioni e riempire la modulistica fiscale necessaria.
L'importo massimo del compenso lordo da corrispondere per singola conferenza è di € 450,00 (Delibera C.d.A. 14/05/2021, punto 5 odg: (copia su Intranet di Ateneo ).
L’attività oggetto del compenso si configura come "lavoro autonomo occasionale" ed è soggetta alla tassazione del 20% (se residente in Italia) o del 30% (se non residente in Italia). Le spese di viaggio e di permanenza, laddove previste, sono assoggettate al medesimo regime fiscale, in quanto si tratta di spese per la produzione del reddito.
I cittadini stranieri che vogliono effettuare il pagamento delle ritenute fiscali nel paese di residenza possono richiedere l'applicazione della Convenzione bilaterale fra l'Italia e il paese di residenza, onde evitare la doppia imposizione.
Se il relatore è cittadino straniero deve possedere il Codice Fiscale Italiano.
L’incarico verrà pubblicato sulla pagina dedicata di UNIFI https://sol.unifi.it/incarichi/consulta, unitamente al curriculum vitae.
Ultimo aggiornamento
06.08.2025